PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Capo I
ALTA DIREZIONE E CONTROLLI COSTITUZIONALI

Art. 1.
(Alta direzione, responsabilità e coordinamento).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione delle politiche dell'informazione per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di essi.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina ogni anno il bilancio degli organismi informativi, lo comunica al Comitato parlamentare per la sicurezza e ne acquisisce il parere.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica,

 

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nomina con proprio decreto il Direttore generale del Servizio informazioni per la sicurezza (SIS) e i direttori dell'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) e dell'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI).
      5. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, secondo le disposizioni del titolo secondo, capo terzo, della presente legge, la tutela del segreto di Stato e, in tale ambito, di ogni altro segreto previsto e disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.
(Delega al Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. Non sono delegabili al Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
      4. La Direzione generale del SIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'autorità delegata. Il dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica quale organo di indirizzo, consultazione e deliberazione circa l'attività degli organismi informativi per la sicurezza.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Consiglio nazionale:

          a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

          b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge;

          c) designa, secondo le disposizioni della presente legge, il Direttore generale del SIS e i direttori dell'AE e dell'AI.

      3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del Consiglio nazionale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, nonché il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte dal Direttore generale del SIS, ovvero, in sua assenza o impedimento, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione.
      4. Alle riunioni del Consiglio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, i

 

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Ministri della giustizia, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Consiglio nazionale possono essere inoltre invitati a partecipare in qualsiasi momento, all'esclusivo fine di riferire, i direttori dell'AE e dell'AI, nonché dirigenti generali o equiparati delle amministrazioni civili e militari, ed esperti.
      5. Il funzionamento del Consiglio nazionale è stabilito con regolamento.

Art. 4.
(Comitato parlamentare per la sicurezza).

      1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionali dell'attività della Direzione generale del SIS, dell'AE e dell'AI spetta ad un Comitato parlamentare per la sicurezza, costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati, con criterio proporzionale, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI.
      3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica. Al medesimo fine, il Comitato parlamentare può altresì disporre, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del Direttore generale del SIS e dei direttori dell'AE e dell'AI. Il Comitato parlamentare esprime parere sul bilancio degli organismi informativi.
      4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica informativa per la sicurezza e i risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei

 

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mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività degli organismi informativi. Sono anche comunicati al Comitato parlamentare tutti i regolamenti emanati in attuazione della presente legge.
      5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività degli organismi informativi, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa per la sicurezza della Repubblica.
      6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e informative previste dagli articoli 10, comma 5, 16, comma 4, 27, comma 2 e comma 3, lettera f), 33, comma 4, 40, comma 3, e 49, comma 1. Il Comitato parlamentare può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 10, comma 2.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti di cui ai commi 4, 5 e 6.
      8. Ove il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritenga di acquisire ugualmente le informazioni, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione di atti o documenti.
      9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti e documenti o la comunicazione di notizie e informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In nessun caso possono essere oggetto di segreto
 

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di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare.
      10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato Commissione d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato.
      11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine a norma del rispettivo regolamento. La violazione del segreto, accertato dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa di decadenza dal mandato per la legislatura in corso e di ineleggibilità per la legislatura successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
      13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
 

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Capo II
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

SEZIONE I
DIREZIONE GENERALE DEL SIS

Art. 5.
(Direzione generale del SIS).

      1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale della Direzione generale del SIS istituita anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La Direzione generale svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è articolata nelle seguenti strutture:

          a) coordinamento operativo dell'AE e dell'AI;

          b) Centro di analisi integrata strategica;

          c) Ufficio centrale per la segretezza;

          d) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;

          e) Ispettorato.

      2. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e servizi sono stabiliti con apposito regolamento.
      3. Presso la Direzione generale del SIS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.

Art. 6.
(Direttore generale del SIS).

      1. Alla Direzione generale del SIS è preposto, alle dirette dipendenze del Ministro delle informazioni per la sicurezza,

 

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un Direttore generale quale responsabile dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza.
      2. Il Direttore generale del SIS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Ai fini indicati nel comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AE e dall'AI, il Direttore generale del SIS:

          a) fornisce al Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione delle politiche delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 1 e lo tiene aggiornato su ogni questione di rilievo;

          b) informa il Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AE e dall'AI;

          c) esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          d) è responsabile dell'architettura del sistema statistico e informatico attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 7;

          e) garantisce lo scambio informativo tra le due Aree e le Forze di Polizia, nonché tra le due Aree e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa);

          f) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dall'AE e dall'AI;

          g) propone al Ministro delle informazioni per la sicurezza, per la successiva nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore esecutivo, i responsabili dell'AE e dell'AI e il capo del Centro di analisi integrata strategica e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi;

 

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          h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del SIS non compresi tra quelli di cui alla lettera g) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca informativa.

      4. Il Direttore generale del SIS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

Art. 7.
(Centro di analisi integrata strategica).

      1. Alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS è costituito un Centro di analisi integrata strategica che:

          a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AE e dall'AI dalle Forze di polizia, dalle altre Amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;

          b) redige relazioni su situazioni sia generali che particolari e formula valutazioni e previsioni;

          c) elabora il progetto di piano di ricerca informativa, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AE e dall'AI;

          d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.

Art. 8.
(Ispettorato).

      1. L'Ispettorato è organo della Direzione generale del SIS. Ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture

 

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degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda la contabilità, le assunzioni, gli incarichi esterni, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. L'attività ispettiva è programmata e seguita mediante direttive dal capo dell'Ispettorato, nominato dal Direttore generale del SIS. Il capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività ispettiva e sugli incarichi svolti, con eventuali proposte di riforma del sistema. La Direzione generale del SIS trasmette la relazione dell'Ispettorato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e al Comitato parlamentare per la sicurezza.

Art. 9.
(Ufficio centrale per la segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza, sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.
      2. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. L'Ufficio è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa cui è

 

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attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 51.
      4. L'Ufficio è competente altresì al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti dei lavori e delle forniture di beni e servizi.

Art. 10.
(Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi).

      1. All'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del SIS, sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

          b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

          c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, effettuate dagli organismi informativi;

          d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.

      2. Presso l'Ufficio è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo per l'immediata immissione tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AE e dell'AI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
      3. Gli archivi dell'AE e dell'AI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

 

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      4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AE e dell'AI.
      5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con regolamenti i cui schemi sono trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, decorso il quale i provvedimenti sono emanati.
      6. Il capo dell'Ufficio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza, previa designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

Art. 11.
(Archivi cartacei pregressi).

      1. Per gli archivi cartacei pregressi una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e consultazione della documentazione.
      2. La Commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.
      3. Con i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 5, sono stabiliti la composizione della Commissione, nonché i tempi e le modalità di funzionamento.

SEZIONE II
AREE DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Art. 12.
(Area delle informazioni per la sicurezza estera).

      1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza estera (AE) per difendere,

 

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in cooperazione con l'AI, secondo le disposizioni della presente legge, l'indipendenza e l'integrità della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, a tutela dei cittadini italiani, delle rappresentanze e aziende italiane fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate per:

          a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;

          b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;

          c) la pianificazione e l'attività operativa militare;

          d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale, settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;

          e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;

          f) la valutazione delle minacce derivanti dai traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

Art. 13.
(Direttore dell'AE).

      1. Il direttore dell'AE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi

 

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all'estero, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS, al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AE;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;

          d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;

          e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AE, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

          g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AE.

      2. Il direttore dell'AE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

Art. 14.
(Area delle informazioni per la sicurezza interna).

      1. È istituita l'Area delle informazioni per la sicurezza interna (AI) per difendere, in cooperazione con l'AE secondo le disposizioni della presente legge, la Repubblica

 

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e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.
      2. Ai fini indicati nel comma 1, l'AI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:

          a) eversione di qualunque natura;

          b) terrorismo;

          c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;

          d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;

          e) movimenti migratori;

          f) minacce biologiche ed ecologiche;

          g) spionaggio industriale e scientifico.

      3. L'AI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui al presente articolo, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.
      4. L'AI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assuma la protezione.
      5. L'AI ha alle proprie dipendenze i centri operativi sul territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AE. Le modalità sono stabilite con regolamento, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.

Art. 15.
(Direttore dell'AI).

      1. Il direttore dell'AI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AI;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;

          d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;

          e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AI, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

          g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AI.

      2. Il direttore dell'AI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

 

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Capo III
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI

Art. 16.
(Contingente speciale del personale).

      1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale del SIS - il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento contiene altresì l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai princìpi posti dalle disposizioni del presente titolo.
      2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito a norma dell'articolo 17, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.
      3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, alle strutture della Direzione generale del SIS, all'AE e all'AI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi.
      4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentare per la sicurezza che può formulare osservazioni

 

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entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il regolamento è emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modificazioni del regolamento.

Art. 17.
(Reclutamento del personale).

      1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
      2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1.
      3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque un quinto del contingente speciale.
      4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore generale del SIS e ai direttori dell'AE e dell'AI in misura complessivamente non superiore a nove unità.

 

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      5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
      6. L'assegnazione e il contratto hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. Il rinnovo è concesso dal Direttore generale del SIS, su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore generale del SIS e su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI per il personale dipendente da queste ultime. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, la permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale analista e per quello addetto all' attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'AE e l'AI dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il Direttore generale del SIS, i direttori dell'AE e dell'AI, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta.
      7. Resta fermo il potere del Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza, dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del
 

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dipendente al servizio dell'organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente della Direzione generale del SIS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro.
      8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli organismi informativi e da esperti, civili e militari, diplomatici estranei agli organismi stessi. Non possono far parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti di lavoro o di collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
      9. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      10. È fatto divieto ai responsabili degli organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti organismi. Ferme restando le disposizioni
 

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della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare, a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
      11. Il personale addetto agli organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli organismi ai sensi del comma 7.
      12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, dei direttori dell'AE e dell'AI, dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte.
      13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
      14. Al personale addetto agli organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca
 

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reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito.
      15. In nessun caso gli organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.

Art. 18.
(Trattamento economico e previdenziale).

      1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:

          a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta nel regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;

          b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o livelli e a seconda della capacità professionale richiesta

 

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e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa.

      2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati nel periodo precedente, in misura compresa tra uno e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza, o grado equiparato.
      3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vicedirettori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1.
      4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diverso da quello previsto dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro alla amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento

 

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del trattamento economico accessorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.
      5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 17, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività.
      6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità della indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi.
      7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto dal comma 6. Al personale stesso, che non abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 21, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli organismi stessi, computandosi l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato.
      8. Al personale addetto agli organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 16, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina altresì le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari
 

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servizi prestati presso gli organismi informativi tra i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.
      9. La Direzione generale del SIS è tenuta a versare all'amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle norme vigenti.

Art. 19.
(Progressione di qualifica negli organismi informativi).

      1. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 8.

Art. 20.
(Progressione di carriera nella amministrazione di appartenenza).

      1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, ove il servizio prestato negli organismi informativi debba essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da una commissione di promozione o avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o livello assegnato presso gli organismi informativi.

 

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Art. 21.
(Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche).

      1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita a norma dell'articolo 17, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 22.
(Titoli preferenziali per la partecipazione a pubblici concorsi).

      1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 5, comma 4, numero 16), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi informativi».

Art. 23.
(Personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento).

      1. La Direzione generale del SIS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione

 

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di provenienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale addetto agli organismi informativi alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. La Direzione generale del SIS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, o con apposito regolamento.
      2. Il personale di cui al comma 1 mantiene l'inquadramento nella qualifica rivestita, nonché il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tal fine l'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dall'articolo 18 è conservata a ciascuna unità di personale come assegno ad personam, riassorbibile dai futuri miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come determinati secondo l'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva destinazione.
      3. È fatta salva l'immediata applicazione al personale di cui al comma 1, con regolamento, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.
 

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Capo IV
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

Art. 24.
(Norme di organizzazione e di funzionamento).

      1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1, o con apposito regolamento, i princìpi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i princìpi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

Art. 25.
(Norme per la stipula di contratti per appalti e forniture).

      1. Alle procedure poste in essere dalla Direzione generale del SIS per la stipulazione di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni dettate da un apposito regolamento, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 57. Con il medesimo regolamento sono individuati altresì i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia e

 

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che possono essere autonomamente assunti dall'AE e dall'AI.

Art. 26.
(Ricorsi giurisdizionali).

      1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 27.
(Spese per gli organismi informativi).

      1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica e su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza, che esprime parere.
      3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi princìpi nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della

 

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gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal Direttore generale del SIS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, degli altri responsabili degli organismi informativi;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei Conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso la Direzione generale del SIS;

          c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal Direttore generale e dagli altri dirigenti della Direzione generale del SIS, salvo quanto previsto dall'articolo 25 e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso la stessa Direzione generale;

          d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 17, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;

          e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal Direttore generale del SIS, dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Ministro delle informazioni per la sicurezza. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AE e dal direttore dell'AI sono trasmessi al Ministro delle informazioni per la sicurezza tramite il Direttore generale del SIS;

          f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi,

 

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insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

TITOLO II
GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO

Capo I
GARANZIE FUNZIONALI

Art. 28.
(Ambito di applicazione).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reato durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate a norma degli articoli 29 e 30.
      2. La causa di non punibilità indicata nel comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubblica, i diritti politici e la libertà di stampa. Non si applica altresì per i delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a operazioni autorizzate a norma dell'articolo 30, e sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino

 

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attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.
      3. In nessun caso specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 possono essere svolte da persone non addette agli organismi informativi.

Art. 29.
(Presupposti).

      1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 28 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta alla stregua dei criteri indicati nel comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 30.
      2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 28, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Art. 30.
(Procedure).

      1. Le condotte indicate nell'articolo 28 sono autorizzate, nei casi previsti nell'articolo citato e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 29, dal Direttore generale

 

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del SIS che ne informa entro quarantotto ore il Ministro delle informazioni per la sicurezza e il Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
      2. Del provvedimento adottato, il Ministro delle informazioni per la sicurezza informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che può in ogni caso modificarlo o revocarlo, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia.
      3. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge, ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dai commi 1 e 2, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.
      4. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 28 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 10, con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.

Art. 31.
(Condotte dolose).

      1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio della autorizzazione di cui agli articoli 28, 29 e 30 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.
      2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.

Art. 32.
(Comitato di garanzia).

      1. Prima di ratificare l'autorizzazione delle condotte di cui all'articolo 28, il Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere del Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere ratificata in caso di parere negativo.

 

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      2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri, un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza, su proposte, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. Il Comitato resta in carica per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
      3. Il Comitato di garanzia può essere sentito dal Comitato parlamentare per la sicurezza.
      4. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della ratifica. Il Comitato provvede senza ritardo.
      5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
      6. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto delle norme contenute nell'articolo 17, comma 13.

Art. 33.
(Opposizione della causa di non punibilità).

      1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 28 sono iniziate indagini preliminari, il Direttore generale del SIS, su richiesta del direttore dell'AE e dell'AI, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità.
      2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 28 è

 

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opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere secondo le regole ordinarie.
      5. Sempre che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
      6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli organismi informativi, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 34.
(Attività deviate).

      1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può

 

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essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.
      2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi informativi, è stata da questi incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

Art. 35.
(Trattamento delle notizie personali).

      1. L'attività di raccolta e trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose, o in ragione della appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, l'uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.
      2. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma

 

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istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
      3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 36.
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi informativi).

      1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
      2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi informativi.

 

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Art. 37.
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli organismi informativi).

      1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
      2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffa, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
      3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per questi ed è aumentata dalla metà a due terzi quando è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.

Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI

SEZIONE I
QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ

Art. 38.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio negli organismi medesimi per coloro che le rivestono in base

 

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agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
      2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta entro quarantotto ore in forma scritta. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.
      3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AE e dell'AI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.
      4. In deroga alle vigenti disposizioni, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente e a seconda dell'organismo di appartenenza, al Direttore generale del SIS e al direttore dell'AE o dell'AI, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno. Se la denuncia è presentata da un addetto all'AE o all'AI, il direttore di questa ne riferisce altresì al Direttore generale del SIS perché ne informi il Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      5. I direttori degli organismi informativi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.
      6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.
 

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Art. 39.
(Identità di copertura).

      1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 28, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l'Area che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

Art. 40.
(Attività simulata).

      1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia all'interno che all'estero.
      2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici dell'attività, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati

 

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della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
      3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.

Art. 41.
(Cautele di riservatezza per il personale nel corso del procedimento).

      1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

SEZIONE II
RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 42.
(Cooperazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.

 

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Art. 43.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, gli organismi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica anche successiva dell'accesso a dati personali.
      2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ritengano di non poter o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

Art. 44.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza,

 

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l'autorità giudiziaria indica nel modo più specifico possibile nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti siano inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Ministro delle informazioni per la sicurezza perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Ministro delle informazioni per la sicurezza perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nelle ipotesi previste nel comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      7. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice
 

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di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in specie, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Capo III
TUTELA DEL SEGRETO

SEZIONE I
CRITERI DI TUTELA

Art. 45.
(Criteri di tutela).

      1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
      2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.

 

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SEZIONE II
SEGRETO DI STATO

Art. 46.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni di cui all'articolo 45.
      2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività, o le cose oggetto di segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti nel comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atto, documento o cosa non sottoposti a declassifica automatica per decorso del tempo a norma dell'articolo 52, comma 5. In tal caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dalla acquisizione e, limitatamente

 

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ai casi previsti dall'articolo 52, comma 5, dopo cinquanta anni.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione di notizie, documenti, atti, attività o cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
      6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

Art. 47.
(Tutela processuale del segreto di Stato).

      1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 46, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
      2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale,

 

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i reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge in materia di sistema delle informazioni per la sicurezza e di segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della medesima causa di non punibilità o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.
      1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
      1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
      1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, quale Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

Art. 48.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato).

      1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti

 

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o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 44, comma 5.

Art. 49.
(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

      1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a darne comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 50.
(Conflitto di attribuzione).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto».

      2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «4-bis. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 202».

 

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SEZIONE III
CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

Art. 51.
(Livelli di classifica di segretezza).

      1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.
      2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.
      3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, agli interessi economici del Paese sono idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.
      4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
      5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare danno lieve agli interessi ivi indicati.
      6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto o documento, delle

 

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parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.
      7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.
      8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti.
      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 52.
(Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza).

      1. All'atto della classifica, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.
      2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni di cui al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione.

 

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      3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato del soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati nel comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
      4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato.
      5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare, o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da altri Stati; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni.
      6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli organismi informativi, dopo quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. A tale regola
 

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può derogarsi e comunque per un periodo non superiore a dieci anni solo a seguito di motivato provvedimento dell'Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi di cui al comma 5.

Art. 53.
(Classifica di segretezza irregolare o arbitraria).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi o del rinnovo del periodo di permanenza presso quest'ultimi.

Art. 54.
(Classifica di segretezza illegale).

      1. Chiunque proceda alla apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 51 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nell'articolo 51, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
      2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque stipuli, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.

Art. 55.
(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza).

      1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di

 

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segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza».
      2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
      5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, la abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per la immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».

SEZIONE IV
NULLA OSTA DI SEGRETEZZA

Art. 56.
(Nulla osta di segretezza).

      1. L'Ufficio centrale per la segretezza previsto dall'articolo 9 istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di NOS.

 

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      2. Il NOS ha la durata di sei anni.
      3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o altre cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.
      4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato nel comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 57.
(Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza).

      1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.
      2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 chiede all'Autorità nazionale per la sicurezza l'autorizzazione alla segretazione e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
      3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto previsto dai commi 1 e 2.
      4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati nell'articolo 56, comma 1, attestano la permanenza delle

 

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condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.

SEZIONE V
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 58.
(Modifiche al codice penale).

      1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
      Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.
      Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 256. - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle

 

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vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

      Art. 257 - (Spionaggio politico o militare). - Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la pena della reclusione non inferiore a otto anni.
      Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

      Art. 258 - (Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza). - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.
      Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

      Art. 259. - (Agevolazione colposa). - Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata

 

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per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato».

      2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 261. - (Violazione del segreto di Stato). - È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:

          1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffa atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;

          2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose od attività sottoposti al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);

          3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicati ai numeri 1) e 2).

      È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato.
      Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono tenute ai fini di spionaggio politico o militare.
      Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.
      Nei casi previsti nei commi primo, secondo, terzo e quarto, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto è, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.
      Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

 

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      3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.
      4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 262-bis - (Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato). - Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.
      La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato».

SEZIONE VI
EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI

Art. 59.
(Causa speciale di non punibilità).

      1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 47, comma 2, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 60, nell'ambito della procedura di cui alla presente sezione.

 

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Art. 60.
(Procedura per l'emersione dei fatti illeciti).

      1. Presso la Direzione generale del SIS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è presieduta dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dai componenti del Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
      3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 59 e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.
      4. Coloro che risultino implicati nei reati di cui all'articolo 59, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.
      5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.
      6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi altresì della polizia giudiziaria.
      7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva

 

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che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.
      9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.

Sezione VII
EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA

Art. 61.
(Regolarizzazione degli accordi internazionali).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.
      2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denunzia degli accordi medesimi, a norma della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.
      3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo riferisce al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella Gazzetta Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
      4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta

 

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Ufficiale, a norma dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 62.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri. I suddetti regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 63.
(Abrogazioni).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi informativi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi previsti dalla

 

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presente legge e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati rispettivamente nei confronti del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, della Direzione generale del SIS, dell'AI e dell'AE.

Art. 64.
(Disposizioni in materia finanziaria).

      1. Le risorse di personale, quelle finanziarie ed ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-Difesa.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla vigente legislazione, nel limite autorizzato dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della presente legge.

Art. 65.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.